TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO 
                        Sezione unica civile 
 
    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1913/2018 promossa da: 
        Conad del Tirreno s.c., partita IVA 00519660476,  con  l'avv.
Roberto Nannini, pec roberto.nannini@pec. avvocatipistoia.it e l'avv.
Cristina Dini, pec cristina.dini@pecordineavvocatipisa.it, opponente; 
    Nei confronti di: 
        C.T.P. cooperativa trasportatori pratesi soc. coop.  a  r.l.,
c.f. 00790180483 e partita IVA 00244100970, con l'avv. Moreno  Sarti,
pec morenosarti@pec.avvocati.prato.it, opposta. 
    Il giudice dott. Giulia  Simoni,  a  scioglimento  della  riserva
assunta all'udienza  del  21  ottobre  2019,  pronuncia  la  seguente
ordinanza. 
 
                            Rilevato che 
 
    C.T.P. cooperativa trasportatori pratesi soc. coop.  a  r.l.  (di
seguito: «CTP») ha proposto, davanti a questo tribunale, in  data  15
aprile 2019, ricorso per ingiunzione ai sensi degli  articoli  633  e
seguenti del codice di procedura civile nei confronti  di  Conad  del
Tirreno s.c. (di seguito: Conad) per il pagamento  del  corrispettivo
di prestazioni di trasporto di merce su strada, che e' stato  accolto
con il decreto ingiuntivo n. 582/2019 del  10  maggio  2019,  per  la
somma di euro 526.508,06, oltre interessi, spese e accessori; 
    Con il ricorso sopra indicato, CTP ha allegato: di avere eseguito
prestazioni  di  trasporto  di  merci  su  strada  come  vettore,  su
richiesta di S.I.L.O. S.p.a. (di  seguito:  SILO),  per  conto  della
mittente Conad; che, nella pratica, ogni sera, l'ufficio trasporti di
Conad, gestito da SILO, inviava ai responsabili di CTP una e-mail con
i «viaggi» che i trasportatori  della  stessa  CTP  avrebbero  dovuto
eseguire il giorno successivo per trasportare la merce  da  e  per  i
magazzini di Conad, e, a fine mese, SILO inviava a CTP una e-mail con
la «prefattura» contenente il riepilogo dei trasporti effettuati  nel
mese di riferimento, dopodiche' CTP emetteva la  propria  fattura  di
importo corrispondente a quello della «prefattura», che veniva pagata
da SILO; che SILO non ha pagato il corrispettivo  dovuto  in  base  a
quattro fatture, di importo complessivo pari a euro 526.508,06, e  ha
comunicato a CTP di avere presentato domanda di concordato preventivo
«con  riserva»  ai  sensi  dell'art.  161,  comma  6,   della   legge
fallimentare; 
    Sulla  base  di  queste  premesse  in  fatto,  la  ricorrente  ha
dichiarato  di  voler  esercitare  nei  confronti  di  Conad,   quale
mittente,  l'azione  diretta  di  cui  all'art.  7-ter,  del  decreto
legislativo n. 286/2005, secondo cui il vettore che abbia  svolto  un
servizio di trasporto su incarico  di  altro  vettore,  a  sua  volta
obbligato a eseguire la prestazione in forza di  contratto  stipulato
con precedente vettore o direttamente con il  mittente,  inteso  come
mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento
del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il
trasporto, i quali sono obbligati in solido  nei  limiti  delle  sole
prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo  pattuita,  fatta
salva l'azione di rivalsa di ciascuno  nei  confronti  della  propria
controparte contrattuale; 
    La societa' ingiunta ha proposto opposizione avverso il  predetto
decreto  ingiuntivo  senza  contestare  l'esistenza  di  un  autonomo
rapporto tra Conad e SILO, fondato su contratto di trasporto,  e  che
vi fosse un rapporto distinto tra SILO e CTP; ha tuttavia negato  che
vi fosse un rapporto diretto tra la stessa Conad e CTP; 
    L'opponente,  a  fondamento  dell'opposizione,  ha  formulato   i
seguenti motivi: 1) incostituzionalita' dell'art. 7-ter, del  decreto
legislativo n. 286/2005 per violazione dell'art. 77, comma  2,  della
Costituzione;  2)  inapplicabilita',   alla   fattispecie   concreta,
dell'art. 7-ter, del  decreto  legislativo  n.  286/2005,  stante  il
fallimento di SILO, dichiarato con sentenza n. 93/2019 del 19  aprile
2019 del Tribunale di Firenze; 3) impossibilita' per Conad di  pagare
il corrispettivo a CTP, in quanto il  credito  del  vettore  SILO  e'
stato ceduto a MPS Leasing & Factoring S.p.a.; 4) impossibilita'  per
Conad di pagare il corrispettivo a CTP, stante l'atto di pignoramento
presso terzi notificato da C.L.O. soc. coop., creditore di SILO, sino
alla concorrenza di  euro  10.586.963,04  in  un  processo  esecutivo
pendente davanti al Tribunale di Milano, sospeso dopo il deposito del
ricorso per concordato cosidetto «in bianco» da parte di SILO; 5) non
corrispondenza tra le prestazioni di trasporto a cui  si  riferiscono
le fatture prodotte in sede monitoria da CTP  e  le  prestazioni  che
SILO ha fatturato a Conad; 
    Conad ha chiesto anche di essere autorizzata a chiamare in  causa
la curatela del fallimento di SILO ex articoli 106 e 269  del  codice
procedimento  civile  e  che  il  giudice  valuti  l'opportunita'  di
chiamare in causa ex articolo 107  e  270  del  codice  di  procedura
civile MPS Leasing & Factoring S.p.a.; 
    La societa' opposta si  e'  costituita  nella  presente  fase  di
opposizione, chiedendo il rigetto  della  stessa  e  istando  per  la
concessione  della  provvisoria  esecuzione  del  decreto  ingiuntivo
opposto; 
    Questo giudice ha riservato la decisione sulla richiesta ex  art.
648  del  codice  di  procedura  civile  di  CTP  e  sulle  richieste
pregiudiziali di Conad; 
 
                            Ritenuto che 
 
    E'  necessario  esaminare   la   questione   (pregiudiziale)   di
legittimita' costituzionale sollevata da Conad in relazione  all'art.
7-ter, del decreto legislativo n. 286/2005, per contrasto con  l'art.
77, comma 2, della Costituzione, prima di decidere sulle  istanze  di
chiamata  in  causa  di  terzo  avanzate  dalla  parte  opponente   e
sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del  decreto
ingiuntivo opposto formulata da CTP; 
    Piu' nello specifico, la questione riguarda l'art.  1-bis,  comma
2, lettera e) del decreto-legge n. 103/2010, inserito dalla legge  di
conversione  n.  127/2010,  che  ha  appunto  modificato  il  decreto
legislativo n. 286/2005, introducendo l'art. 7-ter citato; 
    L'art. 7-ter,  del  decreto  legislativo  n.  286/2005,  recante:
«Disposizioni in materia di azione diretta», prevede testualmente che
«Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il  quale  ha
svolto un Servizio di trasporto su incarico di altro vettore,  a  sua
volta obbligato ad eseguire la  prestazione  in  forza  di  contratto
stipulato con precedente vettore  o  direttamente  con  il  mittente,
inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta  per
il pagamento del corrispettivo nei  confronti  di  tutti  coloro  che
hanno ordinato il trasporto, i quali sono  obbligati  in  solido  nei
limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo
pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno  nei  confronti
della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi  diversa
pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.»; 
    Questo giudice ha gia'  rimesso  alla  Corte  costituzionale  una
questione di legittimita' costituzionale in via incidentale avente  a
oggetto l'art.  7-ter,  del  decreto  legislativo  n.  286/2005,  per
violazione del  medesimo  parametro  costituzionale  (causa  r.g.  n.
967/2018, ordinanza del 5  marzo  2018);  la  questione  e'  tutt'ora
pendente (reg.  ord.  n.  112  del  2019  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 34, reperibile anche tramite il link
https://www.cortecostituzionale.it/schedaOrdinanze.do?anno=2019&numer
o=112&numero_parte=1), unitamente ad altre analoghe questioni rimesse
alla Corte costituzionale da altri cinque giudici; 
    La questione, oltre  che  non  manifestamente  infondata  per  le
ragioni esposte nella citata ordinanza,  appare  rilevante  anche  in
questo giudizio; 
    Infatti, come esposto in premessa, nel ricorso  per  ingiunzione,
CTP ha posto a fondamento della domanda di  pagamento  nei  confronti
dell'odierna  opponente  il  proprio   diritto   al   pagamento   del
corrispettivo  del  subtrasporto   dalla   stessa   eseguito,   quale
subvettore, su incarico di SILO,  vettore  principale,  a  sua  volta
incaricata dalla mittente Conad, dichiarando di  agire  con  l'azione
diretta  prevista  dall'art.  7-ter,  del  decreto   legislativo   n.
286/2005; 
    Nello  stesso  ricorso  monitorio,  sebbene  si   evidenzino   le
relazioni che, nei fatti, avvenivano anche direttamente tra  Conad  e
la stessa CTP, non si mette in dubbio che,  sul  piano  giuridico,  i
rapporti derivanti da contratto di  trasporto  siano  intercorsi  tra
l'odierna opponente e SILO, da un  lato,  e  tra  quest'ultima  e  la
societa' opposta, dall'altro: in altri termini, CTP, a sostegno della
sua pretesa, non ha invocato un titolo diverso  dalla  tutela  legale
prevista dall'art. 7-ter citato; 
    Le eccezioni  preliminari  di  merito  sollevate  dalla  societa'
opposta, sebbene mirino ad affermare l'inesistenza o l'inesigibilita'
del credito di SILO per farne derivare l'infondatezza  della  pretesa
di CTP, presuppongono  l'astratta  applicabilita',  alla  fattispecie
concreta dedotta in giudizio,  della  norma  della  cui  legittimita'
costituzionale si dubita; 
    Anche l'eccezione d'inapplicabilita' dell'art. 7-ter, del decreto
legislativo n. 286/2005 in caso  di  fallimento  del  vettore,  nella
prospettazione dell'opponente, presuppone  logicamente  che,  qualora
SILO non fosse stata dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze,  la
norma opererebbe, quantomeno in  astratto,  nella  vicenda  in  esame
(salvo  poi  escludere  in  concreto  la  sussistenza   degli   altri
presupposti per la sua applicabilita'); 
    Ne consegue che questo  Tribunale  non  potrebbe  statuire  sulla
controversia oggetto del presente  giudizio  senza  vagliare  se,  in
concreto, CTP abbia azione diretta nei confronti di  Conad  in  forza
dell'art. 7-ter citato, che  appare  astrattamente  applicabile  alla
fattispecie in esame, ratione materiae e ratione temporis; 
    In ordine alla non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
costituzionalita'  dell'art.  7-ter,  del  decreto   legislativo   n.
286/2005 per violazione dell'art. 77, comma  2,  della  Costituzione,
come gia' argomentato da questo Tribunale nella richiamata  ordinanza
di  rimessione  alla  Corte  costituzionale  del  5  marzo  2019,  e'
possibile evidenziare quanto segue; 
    L'art. 7-ter,  del  decreto  legislativo  n.  286/2005  e'  stato
introdotto dalla legge n. 127/2010, di conversione del  decreto-legge
n. 103/2010, il quale non conteneva una simile previsione normativa; 
    Il decreto-legge n. 103/2010, titolato: «Disposizioni urgenti per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo», era stato emesso sulla base di presupposti di  necessita'
e urgenza cosi' esplicitati nel preambolo: «Considerata la necessita'
di  completare  la  procedura  di  dismissione  dell'intero  capitale
sociale di  Tirrenia  di  Navigazione  S.p.a.  e,  nel  contempo,  di
assicurare l'esatto adempimento delle  obbligazioni  derivanti  dalle
convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo  fino  al  30
settembre 2010, data  della  loro  scadenza  stabilita  dalla  legge;
Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  assicurare  la
regolarita' del servizio  pubblico  di  trasporto  marittimo  e,  nel
contempo, la continuita' territoriale con le isole,  con  particolare
riguardo al periodo di picco del traffico estivo; (...)»; 
    Piu' nello specifico, lo stesso  decreto-legge,  alla  dichiarata
finalita' di assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto, con un unico articolo,  aveva  in  sintesi  previsto  che,
nelle more del completamento della procedura di dismissione in  corso
dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione  S.p.a.  e
in considerazione del preminente  interesse  pubblico  connesso  alla
necessita' di assicurare la  continuita'  del  servizio  pubblico  di
cabotaggio marittimo: a) in deroga a quanto previsto dagli statuti di
Tirrenia di Navigazione S.p.a. e di  Siremar  S.p.a.,  nonche'  dalle
disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro cinque giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto-legge,  si
provvedesse alla nomina di un  amministratore  unico  delle  suddette
societa', al quale sarebbero stati conferiti i piu'  ampi  poteri  di
amministrazione ordinaria  e  straordinaria;  b)  la  responsabilita'
civile  e  amministrativa  per  i  comportamenti,  gli   atti   e   i
provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui  sarebbero  rimasti
in carica gli  amministratori  unici  sopra  indicati,  dagli  stessi
amministratori unici, dai  componenti  del  collegio  sindacale,  dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari
sarebbe stata a carico esclusivamente delle societa' interessate, con
esclusione della responsabilita' amministrativo-contabile dei  citati
soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di
incarichi pubblici; c) nel  periodo  sopra  indicato,  sarebbe  stata
consentita l'erogazione da parte di banche o intermediari autorizzati
di nuovi finanziamenti (ovvero, relativamente ai  finanziamenti  gia'
concessi  in  virtu'   di   contratti   sottoscritti   e   vincolanti
anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata),  e
i crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti  sono  equiparati  ai
crediti prededucibili di cui all'art. 111, della legge fallimentare; 
    La legge di conversione del predetto decreto-legge ha  modificato
il titolo del testo normativo da «Disposizioni urgenti per assicurare
la regolarita'  del  servizio  pubblico  di  trasporto  marittimo»  a
«Disposizioni urgenti per  assicurare  la  regolarita'  del  servizio
pubblico di trasporto marittimo ed il  sostegno  della  produttivita'
nel settore dei trasporti» e ha introdotto una serie di  disposizioni
che attengono (anche) all'attivita' di  autotrasporto  di  merci  per
conto di terzi, tra cui l'art.  7-ter,  del  decreto  legislativo  n.
286/2005 in esame, che prevede l'azione diretta del  vettore  che  ha
svolto un servizio di trasporto su  incarico  di  altro  vettore  nei
confronti di tutti coloro che hanno  ordinato  il  trasporto:  questa
disposizione, all'evidenza, e' completamente scollegata dai contenuti
gia' disciplinati dal decreto-legge,  riguardanti  esclusivamente  la
necessita' di assicurare la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto marittimo in un arco temporale limitato; 
    La Corte costituzionale (si veda la sentenza n. 32/2014,  che  ha
richiamato la  propria  precedente  giurisprudenza,  con  particolare
riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 e alla successiva ordinanza  n.
34 del 2013) ha chiarito che la legge di conversione  deve  avere  un
contenuto omogeneo a quello del  decreto-legge;  «Cio'  in  ossequio,
prima ancora che a regole di buona  tecnica  normativa,  allo  stesso
art. 77, secondo comma, della Costituzione, il quale  presuppone  "un
nesso di interrelazione funzionale  tra  decreto-legge,  formato  dal
Governo ed emanato  dal  Presidente  della  Repubblica,  e  legge  di
conversione,  caratterizzata  da  un  procedimento  di   approvazione
peculiare rispetto a quello ordinario" (sentenza n. 22 del 2012).»; 
    infatti - spiega la Corte costituzionale «La legge di conversione
- per l'approvazione della quale le  Camere,  anche  se  sciolte,  si
riuniscono entro  cinque  giorni  dalla  presentazione  del  relativo
disegno di legge (art. 77, secondo comma, della Costituzione) - segue
un iter parlamentare semplificato e caratterizzato  dal  rispetto  di
tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua
natura  di  legge  funzionalizzata   alla   stabilizzazione   di   un
provvedimento avente forza di  legge,  emanato  provvisoriamente  dal
Governo e valido per un lasso temporale breve e  circoscritto.  Dalla
sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti  alla
emendabilita' del decreto-legge. La legge di  conversione  non  puo',
quindi, aprirsi a  qualsiasi  contenuto  ulteriore,  come  del  resto
prescrivono  anche  i  regolamenti  parlamentari  (art.  96-bis   del
regolamento della Camera dei deputati e art. 97 del  regolamento  del
Senato della  Repubblica,  come  interpretato  dalla  giunta  per  il
regolamento con il parere dell'8 novembre 1984). Diversamente, l'iter
semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi  estranei  a  quelli
che giustificano l'atto  con  forza  di  legge,  a  detrimento  delle
ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l'inclusione
di emendamenti e articoli aggiuntivi che  non  siano  attinenti  alla
materia oggetto del decreto-legge, o alle finalita' di  quest'ultimo,
determina un vizio della legge di conversione in parte qua.»; 
    Questo non significa - osserva ancora la Consulta - che le Camere
non possano apportare emendamenti  al  testo  del  decreto-legge  per
modificare la normativa in esso contenuta, in base  alle  valutazioni
emerse  nel  dibattito  parlamentare:  la  pretesa  di  coerenza  tra
decreto-legge e legge di  conversione  vale  soltanto  a  scongiurare
l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta,  sotto
la veste formale di un emendamento, si introduca un disegno di  legge
che tenda  a  immettere  nell'ordinamento  una  disciplina  estranea,
interrompendo il legame  essenziale  tra  decreto-legge  e  legge  di
conversione,  presupposto  dalla  sequenza  delineata  dall'art.  77,
secondo comma, della Costituzione; 
    Conclude  la  Corte  che  «Nell'ipotesi  in  cui  la   legge   di
conversione spezzi la suddetta connessione, si determina un vizio  di
procedura, mentre resta  ovviamente  salva  la  possibilita'  che  la
materia regolata dagli emendamenti estranei  al  decreto-legge  formi
oggetto di un separato disegno di legge,  da  discutersi  secondo  le
ordinarie modalita' previste dall'art. 72 della Costituzione (...)»; 
    La Corte costituzionale ha precisato, anche nella  giurisprudenza
successiva, che la violazione  dell'art.  77,  secondo  comma,  della
Costituzione per difetto di omogeneita' si determina solo  quando  le
disposizioni  aggiunte  siano  totalmente  «estranee»  o  addirittura
«intruse»,  cioe'  tali  da  interrompere,   in   parte   qua,   ogni
correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (cfr.  ex
plurimis, sentenze n. 251/2014, n. 145/2015, n. 167/2017); 
    Nel caso in esame, la  legge  n.  127/2010,  di  conversione  del
decreto-legge  n.  103/2010,  nella  parte   che   dovrebbe   trovare
applicazione in questo giudizio, con cui ha introdotto  l'art.  7-ter
nel  decreto  legislativo  n.  286/2005,  sembra  recare   il   vizio
procedurale sopra descritto, che  spetta  alla  Corte  costituzionale
sindacare, per contrasto con il principio di omogeneita' che si  trae
dall'art. 77, comma 2 della Costituzione, nei termini sopra indicati; 
    A superare le ragioni sopra esposte a sostegno della mancanza  di
un nesso funzionale tra il decreto-legge e la legge di conversione, a
causa della totale estraneita'  degli  emendamenti  introdotti  dalla
seconda rispetto all'oggetto e  allo  scopo  del  primo,  non  sembra
sufficiente la  mera  riferibilita'  di  entrambi  alla  materia  del
trasporto:  infatti,   mentre   l'oggetto   del   decreto-legge   era
circoscritto alle  modalita'  di  completamento  della  procedura  di
dismissione del capitale sociale di Tirrenia Navigazione  S.p.a.,  al
fine di assicurare la  continuita'  e  la  regolarita'  del  pubblico
trasporto marittimo durante il periodo estivo, in  adempimento  delle
obbligazioni  assunte  con  le  relative  convenzioni,  fino  al   30
settembre 2010, la legge di conversione ha inserito una norma che, da
un  lato,  attiene  all'autotrasporto  di  merci  per  conto   terzi,
dall'altro, ha una portata applicativa generale, pur  se  limitata  a
quella tipologia di trasporto, che riguarda i rapporti  tra  tutti  i
mittenti e i vettori, introduce una disciplina la  cui  efficacia  e'
priva  di  confini  temporali  e  pone   una   significativa   deroga
all'ordinario regime giuridico sostanziale del sub-contratto; 
    La Corte costituzionale, con ordinanza del 6-13 febbraio 2018, n.
37,  ha  dichiarato  la  manifesta  inammissibilita'  di   un'analoga
questione di legittimita' costituzionale sollevata dal  Tribunale  di
Grosseto con due ordinanze  del  3  giugno  2016,  per  insufficiente
motivazione circa la rilevanza della questione nel  giudizio  a  quo,
senza pronunciarsi nel merito della violazione dell'art. 77, comma 2,
della Costituzione per  carenza  di  omogeneita'  tra  l'oggetto  del
decreto-legge e la legge di conversione; 
    CTP, nella comparsa di costituzione e risposta  depositata  nella
presente fase di opposizione, ha contestato la sussistenza del  vizio
ipotizzando  e   ha   argomentato   in   ordine   alla   legittimita'
costituzionale dell'art. 7-ter citato sotto il profilo specificamente
denunciato   dall'opponente,   rilevando   quanto   segue:   1)    il
decreto-legge n. 103/2010 e' stato emesso  per  sopperire  a  urgenti
difficolta'  nel  trasporto  pubblico  marittimo;  2)  in   sede   di
conversione, si e' aggiunta a tale finalita' quella di  sostenere  la
produttivita' nel settore dei trasporti in generale; 3)  entrambe  le
norme attengono quindi al  superamento  di  problematiche  legate  al
trasporto; 4) cio' appare in linea con il costante orientamento della
Corte costituzionale, la  quale  ha  piu'  volte  affermato  come  la
violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione si ravvisi
unicamente in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso  di
interrelazione  tra  le  disposizioni  incorporate  nella  legge   di
conversione e quelle dell'originario decreto-legge; 5)  nel  caso  in
esame, invece, non e'  stato  interrotto  il  legame  essenziale  tra
decreto-legge e legge  di  conversione,  presupposto  della  sequenza
delineata dall'art. 77, secondo comma,  della  Costituzione;  6)  nel
caso  di  cui  si  discute,  non  sussiste  nemmeno  un  pericolo  di
«scavalcamento» della volonta' legislativa del  Parlamento,  perche',
con l'introduzione in sede di conversione della disposizione  di  cui
all'art.  7-ter,  si  e'  semplicemente  esteso,  per  una  oggettiva
situazione di necessita' ed urgenza,  all'ipotesi  del  contratto  di
trasporto cio' che il legislatore aveva gia' in generale previsto  in
tema di appalto con l'art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003; 
    Queste  considerazioni  non  sembrano  condivisibili  perche'  la
stessa opponente finisce per rimarcare  la  diversa  finalita'  delle
disposizioni contenute nel decreto-legge  n.  103/2010  e  di  quelle
introdotte con la legge di conversione, mentre inconferente appare il
richiamo all'art.  29,  del  decreto  legislativo  n.  276/2003,  che
prevede la responsabilita' del committente imprenditore o  datore  di
lavoro, in solido con l'appaltatore e con i subappaltatori, a  tutela
dei  lavoratori  per  il  pagamento  dei   trattamenti   retributivi,
previdenziali e  assicurativi  dovuti  in  relazione  al  periodo  di
esecuzione del contratto di appalto; 
    Non essendo possibile sospendere il presente giudizio  senza  che
sia sollevata anche in  questa  sede  la  questione  di  legittimita'
costituzionale sopra illustrata (Cassazione, n. 16198 del  26  giugno
2013), si rende necessaria l'immediata trasmissione  degli  atti  del
presente giudizio alla  Corte  costituzionale,  con  sospensione  del
procedimento ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della  legge  n.
87/1953;